14a edizione, 18 novembre 2011 - 22 giugno 2012
Con il patrocinio di:
Con il contributo di:
I nostri partner sono player di primaria importanza nel settore di riferimento e contribuiscono ai nostri master presentando casi pratici e best practice.
Il master in Risk engineering si rivolge:
Alle Imprese:
direttori di stabilimento, responsabili d'impianti, responsabili della
sicurezza, risk manager ed altri ruoli con funzioni rivolte al controllo
e alla riduzione dei rischi di azienda;
• Al mondo assicurativo:
ispettori tecnici, underwriters, claim handlers, ruoli con funzioni di risk
engineer e surveyor, intermediari assicurativi;
• Alle società di consulenza:
operanti nell'area dei rischi d'azienda.
Ai partecipanti, previo superamento della prova che valuterà l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato valido a norma ISVAP (art. 38 Regolamento n.5/2006 ISVAP).
Dalla continua evoluzione dello scenario produttivo e tecnologico e dalla
complessità dei sistemi di impresa nascono nuovi rischi che devono
essere affrontati con una diversa ottica e nuove competenze
professionali.
Le imprese, le compagnie di assicurazione, gli intermediari assicurativi
necessitano oggi di nuovi strumenti di analisi e di gestione dei rischi e,
soprattutto, di nuovi profili professionali capaci di affrontare questi temi,
utilizzando strumenti e linguaggi comuni per ottimizzare la gestione
integrata dei rischi.
Il master in Risk engineering si propone di formare professionisti
del rischio che siano in grado di identificare, valutare, ridurre e gestire i
rischi d’impresa, al fine di mettere in atto efficaci forme di prevenzione,
contribuendo alla crescita del valore d’impresa.
La quota di partecipazione al master è di 6.000 euro (esente da IVA).
Sono disponibili borse di studio.
Le borse verranno assegnate per merito alla fine del master
I criteri di assegnazione sono:
1) Ogni allievo può conseguire fino a 30 punti per il profitto.
La lode non contribuisce alla media; a parità di media, conta la lode.
2) La frequenza non deve essere inferiore all'80% per gli allievi residenti in Lombardia e al 60% per gli altri.
Le borse saranno assegnate agli allievi titolari di fattura (persona fisica).
I titolari di Partita IVA potranno ricevere una borsa di studio per un importo pari a un massimo del 50% del costo totale del master.
Non possono ottenere l’assegnazione di borse di studio gli allievi per i quali il costo delle tasse di iscrizione resta a carico del datore di lavoro o di altro ente istituzionale.
Sono, inoltre, disponibili 4 borse di studio ex ante del valore del 50% dell'intera quota di iscrizione.
E' sufficiente inviare una e-mail con la richiesta di partecipazione al bando corredata da un curriculum vitae aggiornato.
Scadenza bando: 15 ottobre 2011.
Comunicazione vincitore: 18 ottobre 2011.
Gli ex-studenti CINEAS hanno diritto al 15% di sconto.
Gli sconti non sono cumulabili.
AGEVOLAZIONI:
Possibilità di deduzione dei costi sostenuti per la frequenza ai corsi tenuti da CINEAS nell'ambito del lavoro autonomo/impresa e dipendente.
LAVORO AUTONOMO
- Il costo sostenuto per l'iscrizione ad un corso CINEAS è
un componente negativo di reddito deducibile nell'ambito del lavoro autonomo nella misura del 50% mentre in misura del 100% in caso l'iscritto abbia un'attività riconducibile al reddito d'impresa.
LAVORO DIPENDENTE
- Il lavoratore dipendente può ottenere la deduzione nel caso in cui sia rispettato il dettato dell'articolo 15 del TUIR (detrazione per oneri) ove al 1° comma lettera e) si stabilisce che è detraibile dall'imposta il 19% delle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali ".
Successivamente con Circolare Ministeriale del 19 maggio 2000 n° 101 veniva data risposta al quesito relativo alla deducibilità delle spese per frequenza a Master universitari con una risposta dal seguente tenore : " i costi per la frequenza di master danno diritto alla detrazione d'imposta nella misura del 19% qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i master gestiti da università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani".
Pertanto, allo stato attuale dell’orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze i costi di iscrizione non sono deducibili dal reddito del lavoro dipendete.
In deroga al generale principio di indetraibilità dell'IVA relativa alle spese di somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 1 commi 304 e 305 della legge 296/06 (cd Finanziaria), hanno previsto la possibilità sia per imprese che per lavoratori autonomi di detrarre l'IVA relativa alle somministrazioni inerenti alla partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari sostenute nei giorni di svolgimento degli stessi.
NOTA BENE
Come ripetutamente già comunicato a tutti gli interessati e come è chiaramente evidenziato dalla grande differenza del numero di ore di insegnamento (o CFU) si precisa ancora una volta che i corsi attualmente denominati "master" da CINEAS non sono "master universitari" nè di primo nè secondo livello.
Per master universitario deve correttamente intendersi il titolo rilasciato dalle università italiane al termine dei «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente» (ai sensi dell'art. 3 del D. MURST 509/1999 e del D. MIUR 270/2004, attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999).
Il master universitario di I livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea (o titoli legalmente equipollenti, come i diplomi ISEF, o equiparati, come i titoli accademici stranieri); quello universitario di II livello è rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea specialistica o magistrale (D.M. 270/2004).
Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (L. n. 127 del 15 maggio 1997 e D. n. 509 del 3 novembre 1999) e all’estero.