12 Marzo 2011

Imprese: come affrontare i rischi emergenti dalla situazione in Libia

Pagamenti, ordini e contratti di lavoro: gli strumenti chiave per affrontare la crisi
 

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Per gestire al meglio la situazione di crisi che sta interessando gran parte dei territori nordafricani, è necessario fare un primo controllo di tutti gli accordi in essere e rescindere – se possibile nel più breve tempo possibile – tutti quelli che non prevedono penali.
Vediamo ora nel dettaglio come dovrebbe comportarsi e quali accorgimenti dovrebbe avere un’azienda che ha un’attività in corso o dei fornitori in uno dei territori africani maggiormente colpiti dalla crisi dell’ultimo periodo.

1. La Gestione.
Consideriamo il caso di un’azienda che ha un cantiere edilizio già aperto in uno di questi paesi e che, quindi, in questo momento ha un flusso di costi operativi vivi: è necessario che questa impresa sterilizzi le risorse in uscita per limitare le perdite ed operi una riduzione massiccia – compatibilmente con le penali previste dagli accordi - dei contratti (per fornitura e manodopera) in essere.
Uscire completamente dal mercato, invece, è un’opzione che deve essere valutata con estrema attenzione, perché potrebbe non rivelarsi – a differenza di quanto si possa immaginare – la scelta migliore: a chi ha fatto un investimento nel lungo periodo, infatti, la crisi potrebbe portare, una volta tornati alla normalità, più lavoro.
Fare dei paesi nordafricani il cuore delle proprie forniture specializzate è stato un trend che ha preso molto piede negli ultimi anni. Rispetto all’Est Europa, infatti, la Sponda Sud del Mediterraneo garantisce un costo minore del lavoro, ma soprattutto una maggiore produttività. Appare chiaro che le aziende che hanno deciso di investire in questi territori si trovano ora spiazzati perché i fornitori impiegheranno parecchio tempo prima di tornare a pieno regime. Sarà indispensabile, quindi, attivarsi alla ricerca di nuovi fornitori alternativi.
Gli attuali eventi di cronaca hanno ovviamente generato anche ritardi nei pagamenti. Coloro che esportano verso i paesi nordafricani dovrebbero cercare coperture finanziarie adeguate per tutti gli ordini successivi. È possibile, anche se complicato, chiedere una moratoria legata agli eventi di particolare gravità, nel caso in cui un’azienda avesse legato alcuni finanziamenti proprio ai contratti stipulati in Nordafrica.
Come sappiamo, la situazione in questi territori è assolutamente incerta: chi decide di continuare a lavorare con/in questi paesi deve necessariamente dotarsi di una copertura assicurativa se esporta, crearsi un pool di fornitori alternativi immediatamente disponibili se importa semilavorati e, infine, deve garantirsi la più alta flessibilità possibile per tutti i contratti in loco.
Per fugare ogni dubbio di qualsiasi natura, comunque, è bene rivolgersi all’Ambasciata: anche laddove la crisi sembra essersi conclusa, infatti, resta comunque difficile individuare l’interlocutore più adatto per aiutare le aziende a risolvere i loro problemi presso le istituzioni locali.

2. Le Polizze.
Se l’impresa non è assicurata, è bene fare accertamenti circa le ragioni del ritardo nel pagamento da parte del debitore estero. Qualora il ritardo sia dovuto ad un’indisponibilità momentanea o a problemi contingenti, è possibile valutare un eventuale riscadenzamento dei pagamenti. Qualora, invece, i ritardi siano attribuibili a una situazione di insolvenza vera e propria, sarà possibile attivare azioni di recupero tramite società preposte.
Caso diverso, invece, se l’impresa è assicurata: sarà necessario inoltrare una denuncia di mancato incasso e la società di assicurazione corrisponderà una somma pari all’importo non pagato dall’acquirente. Le azioni di recupero nei confronti del debitore estero vengono svolte in toto dall’assicurazione e coprono anche eventuali importi non coperti dalla polizza assicurativa e quindi non indennizzati. Tali importi, ovviamente, una volta recuperati, saranno corrisposti all’azienda assicurativa.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, appare chiaro che prima di concludere un contratto commerciale all’estero è necessario individuare, comprendere e valutare tutti i rischi – che possono addirittura compromettere la solidità finanziaria dell’azienda - relativi alla controparte e al paese di destinazione delle proprie esportazioni.
L’assicurazione dei crediti all’export, comunque, non è l’unico strumento: esistono i cosiddetti “pareri preliminari” a cui ricorrere nella fase di contrattazione e che forniscono – a fronte di un investimento limitato – una valutazione sull’affidabilità dell’acquirente estero o sulla fattibilità dell’operazione.

3. I Crediti.
Desta grande preoccupazione la futura operatività dei mercati della sponda Sud del Mediterraneo che si sono dimostrati particolarmente vivaci e recettivi per molte imprese nostre connazionali. È superfluo sottolineare che anche gli investimenti effettuati in loco hanno subito (o subiranno) conseguenze che derivano dall’evoluzione micro-economica e politica di questi paesi. Dal punto di vista strettamente operativo stiamo assistendo, in questo momento, ad una riduzione dei volumi dei crediti documentari emessi dalle banche locali. Ne deriva l’importanza di ricorrere al credito documentario confermato che comporta una tutela maggiore dell’esportatore.
Le banche italiane che operano in questi territori continuano a supportare le attività della loro clientela, ma con una maggiore attenzione.

4. Conti e Bilanci
Esiste una soluzione anche per tutte quelle imprese che hanno fornito materiali o servizi ad un’azienda sita in Nordafrica. Se il cliente ha già avviato una procedura di liquidazione volontaria e si è reso disponibile a restituire la parte di materiale ancora inutilizzato è bene non dimenticare alcuni problemi di natura contabile: nello specifico, occorre tenere presente sia le regole relative alla stima del rischio di insolvenza del debitore, sia quelle previste per le rettifiche ai ricavi di esercizi precedenti (e quindi resi, sconti, abbuoni o contestazioni). In primo luogo, quindi, l’impresa deve quantificare il valore di presumibile realizzo del credito, in relazione alle capacità finanziarie del debitore.
È possibile anche considerare la possibilità – in alternativa ad un reso concordato – di rientrare di parte del credito attraverso una vendita successiva dei prodotti. Da questo punto di vista, l’impresa dovrà valutare l’economicità del sostenimento delle spese richieste per il reso, in confronto con il valore netto di realizzo dei beni che ritornerebbero in suo possesso.
In caso di perdita di credito, è possibile provare a recuperare queste somme presentando una dichiarazione ufficiale, emessa da un’autorità giurisdizionale del paese straniero che documenti l’insolvenza del debitore.
Se il debitore è un ente pubblico, si prefigura tutt’altro scenario: in caso di credito coperto da garanzia assicurativa, le perdite devono risultare dalla dichiarazione di sinistro emessa dalla Sace. Per poter dedurre le perdite sui crediti già nell’esercizio di apertura di una procedura concorsuale, è necessario che la stessa sia assimilabile a quelle previste dalla normativa italiana.
È naturale che per ottenere la deduzione del credito (in caso di fatture già emesse e non ancora saldate) si dovrà dimostrare l’esistenza di tale credito. Sarà quindi necessario possedere tutta la documentazione a supporto delle origini del credito e quindi, ad esempio: il contratto di manutenzione firmato dalla controparte, la corrispondenza commerciale intercorsa con il committente, eventuali stati di avanzamento lavori (SAL) accettati, le fatture emesse e i prospetti extracontabili per la riconciliazione degli importi fatturati rispetto alle previsioni contrattuali, con il dettaglio delle ore lavorate. Molto più complicato, invece, sarà documentare la perdita ed in particolare l’esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla norma tributaria. Considerata l’impossibilità di tentare un recupero giudiziario del credito in loco, la deducibilità della perdita sarà supportata da elementi di tipo indiretto, quali i rapporti di agenzie di recupero o assicurazione del credito che siano in grado di relazionare lo stato di insolvenza del debitore. La rigorosità della prova, comunque, dovrà – anche in questo caso – essere graduata in funzione dell’entità della perdita.

Fonte: Speciale Sole 24 Ore, 11 marzo 2011

Sei in: Finanza » Vademecum

Parole chiave: crisi, Libia,

 

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