
Inquinamento dell’aria e del suolo, discariche senza permesso e scarico di acque inquinate sono solo alcune delle violazioni con cui le aziende dovranno fare i conti a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 121/2011. Ora il regime di responsabilità ambientale si allarga, coinvolgendo nella relativa repressione il patrimonio aziendale. In altre parole, da ora saranno coinvolti anche gli interessi economici dei soci, interessi che fino a questo momento erano rimasti fuori. Quello che dovrà essere provato dall’accusa è il “deficit organizzativo”.
A chi si applicherà? A soggetti forniti di personalità giuridica, alle società (anche partecipate da enti pubblici), associazioni e alle imprese individuali. Secondo la cassazione penale, il dlgs 231/2001 si applica alle società capogruppo per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purchè nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding. Si applica infine alle società per azioni che si occupano di raccolta e smaltimento di rifiuti.
Le tipologie di sanzioni e le quote. Si distinguono sanzioni pecuniarie e interdittive. Si aggiungono poi la confisca del prezzo o del profitto di reato presupposto e la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda le quote, il giudice penale può scegliere quante quote applicare e determinare il loro singolo valore. Non è difficile capire dunque, come l’afflittività delle sanzioni 231 sia pari o superiore a quelle delle sanzioni classiche.
Pensiamo ad esempio a una società che trasporta, recupera e si occupa di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, né iscrizione all’albo gestori. Il reato è quello di gestione non autorizzata di rifiuti e la persona fisica subirà l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2600 a 26000 euro. L’impresa invece, rischia una sanzione da 37.500 a 387mila euro.
Fonte: Il Sole 24 Ore,
Parole chiave: Dlgs 121/2011,