
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Isvap, le assicurazioni potranno detenere partecipazioni di controllo nelle imprese. Il regolamento dell’Istituto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2008. Abbiamo chiesto un commento a Fausto Parente, Responsabile Affari Internazionali del Servizio Studi Isvap.
Qual è stato il percorso di approvazione del regolamento?
La liberalizzazione degli investimenti delle compagnie assicurative è prevista nel Codice delle Assicurazioni del 2005 (Decreto Legislativo 209/2005). Si tratta di un corpus che ha riunito e semplificato la legislazione vigente in materia e, per alcuni aspetti, ha introdotto delle significative innovazioni (come nel caso specifico). Il Codice prevedeva una serie di regolamenti attuativi, tra cui quello relativo all’investimento in partecipazioni di controllo da parte delle assicurazioni. Il Codice ha così eliminato il previgente divieto per le compagnie assicurative di acquisire partecipazioni di controllo in attività non connesse a quella assicurativa, che costituiva una peculiarità del nostro Paese nel panorama internazionale.
Che cosa prevede il regolamento e quale sarà il ruolo dell’Isvap?
A fronte della liberalizzazione prevista dal Codice, l’Isvap ha previsto una serie di meccanismi di tutela. Le partecipazioni di controllo devono essere autorizzate dall’Isvap. L’Istituto concede il via libera alle operazioni valutando una serie di parametri, tra i quali: l’entità dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’assicurazione e la stabilità della compagnia in relazione alla solvibilità. Inoltre, l’Isvap verifica che l’assicurazione non realizzi un’eccessiva concentrazione in un’unica impresa. Una volta che l’autorizzazione è stata concessa, l’Istituto riceve aggiornamenti trimestrali da parte dell’assicurazione e può ordinare la dismissione della partecipazione o imporre la riduzione al di sotto del controllo, qualora ne riscontri la necessità. L’Isvap, in sostanza, rilascia un’autorizzazione preventiva e svolge anche un monitoraggio ex post in maniera continuativa.
Il regolamento non si limita alle sole partecipazioni di controllo, ma disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva all’ISVAP degli investimenti in partecipazioni “consistenti”. Una partecipazione si definisce consistente quando è maggiore o uguale al 5% del capitale della società partecipata, o quando rappresenta una percentuale maggiore o uguale al 5% del patrimonio netto della compagnia che investe. In entrambe le situazioni, l’assicurazione è tenuta ad inviare la segnalazione preventiva all’Isvap e a tenerlo aggiornato su base trimestrale.
Quale obiettivo si propone questo regolamento?
Il regolamento dell’Isvap vuole contemperare l’orientamento liberale espresso dal legislatore attraverso il Codice e la funzione di vigilanza e prudenzialità sull’intero sistema svolta dall’ISVAP. Tutto ciò, in linea con la regolamentazione internazionale del settore.
Quali prospettive si aprono per le compagnie assicurative? E’ possibile delineare lo scenario futuro?
Il regolamento entrerà in vigore nel 2009. Attualmente, è possibile ipotizzare che, riguardo alle partecipazioni di controllo non ci saranno grandi rivoluzioni, visto che questa nuova opportunità deve comunque adeguarsi alle strategie d’investimento delle compagnie. Più coerente con tali strategie, invece, sembra essere l’investimento in partecipazioni magari anche “consistenti” secondo i parametri definiti dal Regolamento, ma non di controllo.
Fonte: Cineas
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