30 Luglio 2008

Debutto e rinvio per valutazione e piano anti-rischi

In attesa dell’approvazione del decreto legge 97, alcune delle nuove norme contro gli infortuni sul lavoro sono già attive
 

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Come stabilito dal decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla tutela della salute e contro gli infortuni sul lavoro), sono entrate in vigore le nuove norme relative alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Non è ancora diventata legge la disposizione inserita come emendamento al Dl 97 del 3 giugno che farebbe slittare le nuove regole all’1 gennaio, e l’approvazione del provvedimento è attesa in questa settimana, pena la decadenza. Tuttavia, per qualche giorno, le norme in materia di valutazione dei rischi e di sicurezza saranno comunque operative, spiazzando i datori di lavoro che confidavano nel rinvio.

L’articolo 306, comma 2, del Testo unico ha stabilito che alcune disposizioni diventino efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta nel supplemento ordinario n. 108/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 101 del 30 aprile 2008. Già la versione originale del Dl 97 prevedeva il rinvio all’1 gennaio 2009 di alcuni obblighi del Testo unico, che sono però slittati a partire dallo scorso 3 giugno. Con un emendamento presentato in sede di conversione del decreto legge, a questi differimenti è stato aggiunto anche quello relativo alla nuova valutazione e al conseguente documento, ma quest’ultima correzione sarà efficace dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Alla luce di tutto questo, si pone il problema di che cosa che accadrà qualora, fino all’entrata in vigore della legge, gli ispettori riscontrino eventuali inosservanze relative alla mancata valutazione dei rischi introdotti dall’articolo 17, comma 1, lettera a) e dall’articolo 28, comma 1, oppure rilevino il mancato adeguamento del documento della sicurezza ai sensi dell’articolo 28, comma 2. Si ritiene infatti che l’ispettore non possa contestare la violazione poiché deve fare riferimento alla legge in vigore al momento dell’accertamento.

Le violazioni di alcuni obblighi del testo unico, come quelli previsti proprio dagli articoli 17, comma 1, lettera a), e dall’articolo 28, sono a carico del datore di lavoro e prevedono l’arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 5mila a 15mila euro. Nei casi più gravi, generalmente riguardanti aziende che svolgono attività pericolose, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e mezzo, con l’esclusione di qualsiasi forma oblativa diretta.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2008

Parole chiave: decreto legislativo 81/2008, Testo unico sulla tutela della salute e contro gli infortuni sul lavoro,

 

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