
Il caso di una ragazza sottoposta ad un triplice intervento di chirurgia plastica ha portato la Cassazione a chiarire alcune importanti questioni in riferimento alla copertura da rischi nel contesto ospedaliero. All’interno della sentenza 18805 del 2009, la Cassazione ha, infatti, accertato che la responsabilità per errori chirurgici ricade sia sul medico che ha effettuato l’intervento che sulla struttura che ha ospitato l’intervento.
A generare il dibattito è stato anche il fatto che il medico non è dipendente della clinica e quindi la copertura da rischi stipulata dalla clinica non copre gli errori chirurgici commessi durante l’intervento. In questo contesto, la struttura ospedaliere avrebbe dovuto distinguere la copertura in due contratti: uno con la clinica per il periodo di degenza e l’altro con il chirurgo per l’intervento. Si tratta di una pratica inconsueta e la Cassazione fa chiarezza sulla situazione confermando la corresponsabilità di medico e clinica per i danni causati alla ragazza oggetto della sentenza.
Il precedente creato dalla Cassazione con questa sentenza definisce quindi l’attuale contesto: quando l’istituto ospedaliero autorizza un chirurgo a eseguire un’operazione al suo interno, quando mette a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, quando conclude con il paziente in contrato per la degenza e le prestazioni accessorie, l’istituto “viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo”.
La collaborazione tra strutture ospedaliere e medici è ormai diventata una consuetudine, di conseguenza la sentenza della Cassazione che conferma la responsabilità delle cliniche anche per i danni derivati dall’intervento chirurgico, rappresenta un passo in avanti in materia di tutela dai rischi di ogni genere.
Fonte: Sole 24 Ore, 7 settembre 2009
Parole chiave: Cassazione, intervento chirurgico,
