
In occasione del workshop Sicon - dedicato quest’anno alle bonifiche dei siti inquinati – sono state esposte specifiche esperienze e casi di studio relativi al risanamento e alla messa in sicurezza di aree compromesse.
Per mettere insieme esperienze e punti di vista eterogenei, è stata organizzata una tavola rotonda dedicata al complicato rapporto tra il danno ambientale e le diverse situazioni di contaminazione. Questo rapporto è uno dei temi più complessi e suggestivi che si pongono all’interno della normativa ambientale.
Dal punto di vista giuridico, il problema è che la normativa si compone di parti distinte: una di carattere generale che riguarda il risarcimento del danno ambientale e una di carattere specifico che riguarda, invece, la bonifica dei siti contaminati. Nel caso di danno ambientale, quindi, si è obbligati a un risarcimento in forma specifica, cioè attraverso un ripristino della situazione antecedente la catastrofe. Laddove questa forma non fosse possibile, il legislatore ammette misure compensative complementari oppure un risarcimento monetario.
Nel momento in cui, tuttavia, la parte della norma generale di risarcimento ambientale che pretende il ripristino si sovrappone a quella sulla bonifica si presentano seri problematiche di coordinamento difficilmente risolvibili.
Come è possibile, allora, risolvere un problema simile? Per prima cosa è necessario ricercare il risarcimento in forma specifica mediante la bonifica del sito e poi verificare l’esistenza di un danno residuo che – se è presente – deve essere risarcito.
Il danno ambientale, però, deve essere affrontato anche in relazione al rapporto con la collettività: in questo caso, esso rappresenta una riduzione del benessere della popolazione colpita da questo fenomeno. Una volta effettuata la valutazione economica del danno, l’impegno deve essere quello di riportare il benessere ad un livello almeno pari a quello precedente. La bonifica del territorio, tuttavia, non porta dei risultati nel lungo periodo, perché rappresenta un tentativo di “risarcimento” a posteriori di un danno che avrebbe dovuto non verificarsi: l’obiettivo del lungo periodo, invece, dovrebbe consistere nella tutela preventiva delle risorse naturali.
La tutela preventiva ha, ovviamente, ripercussioni anche di carattere economico. Il benessere di una società, infatti, viene calcolato sulla base del PIL, ma questa rilevazione è da ritenersi scorretta per il semplice motivo che esso misura esclusivamente il valore del flusso di produzione realizzato in un anno; quando si attua una bonifica, però, il PIL cresce, ma a discapito del benessere collettivo andando ad innescare un meccanismo all’interno del quale vige la sola logica del profitto. Sarebbe auspicabile, allora, che il benessere fosse calcolato secondo altri parametri o che, in alternativa, il danno ambientale inizi ad essere considerato il valore del deprezzamento del capitale ambientale.
Come viene calcolato il danno ambientale in relazione ai Siti di Interesse Nazionale (SIN)? All’interno dei siti di interesse nazionale il presupposto per poter intervenire sul danno ambientale è costituito dall’Accordo di Programma stipulato tra soggetti pubblici e privati che si impegnano a portare avanti l’intervento di risanamento in collaborazione tra loro ed in accordo con gli obiettivi prefissati. Tale accordo viene predisposto dagli Enti Locali e poi fatto passare al Comitato per la valutazione degli investimenti in campo ambientale che ne valuterà la congruità.
In ogni caso, gli interventi di risanamento devono diventare molto più celeri e meno aleatori: sono ancora troppi, infatti, i lavori non ultimati che hanno richiesto ingenti somme di denaro. Oggi abbiamo a disposizione tecnologie in situ che, se da un lato limitano l’escavazione, dall’altro non permettono di raggiungere direttamente il CSR. Il mancato raggiungimento può essere determinato anche da un tempo di bonifica che – troppo spesso – si prolunga per numerosissimi anni, inficiando le iniziali quantificazioni del danno.
Si apre, poi, anche l’annoso – e irrisolto – problema delle discariche: la normativa, infatti, non stabilisce in modo chiaro e definitiva chi sia il soggetto che si deve incaricare delle spese di bonifica necessarie a riparare eventuali danni ambientali. Al fine di arginare questi problemi, forse, sarebbe utile introdurre almeno una tassa finalizzata a compensare la cittadinanza (o lo Stato) del futuro danno.
Prima di concludere, è importante considerare che lo scopo principale dell’identificazione del danno ambientale dovrebbe essere l’individuazione di una soluzione ai problemi e non solo l’identificazione dei colpevoli: in quest’ottica, allora, la normativa dovrebbe – per prima cosa – definire procedure accettabili e soluzioni efficaci. Piuttosto che adottare un approccio schematico, sarebbe di gran lunga più efficace un processo step by step, in cui si tenta di risolvere i problemi in modo progressivo: se, ad esempio, è impossibile ripristinare il danno perché le risorse economiche sono limitate, è necessario impegnarsi per trovare soluzioni che possano garantire la convivenza della collettività con le diverse situazioni di danno.
Fonte: Rivista Eco marzo aprile 2011
Parole chiave: danno ambientale, bonifica, risarcimnento, Siti di Interesse Nazionale, SIN,

