05 Novembre 2010

La valutazione dei rischi negli impianti di depurazione reflui

Pericoli di natura meccanica, esposizione alle vibrazioni, rischio elettrico ed incendi: risk management e protezione dei lavoratori
 

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Il D.Lgs. 81/08 ha modificato completamente l’impianto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendone una applicazione più moderna e vicina alle direttive sociali di derivazione europea. Tale decreto si applica ad ogni settore di attività e ad ogni azienda dove siano presenti lavoratori o lavoratrici, subordinati o autonomi, nonché tutti i soggetti ad essi equiparati e regola tutti gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono, quindi, individuati gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione e le modalità di valutazione dei rischi; viene ribadito l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore e vengono, infine, stabiliti i titoli e i requisiti del medico preposto alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso e prevenzione degli incendi. Viene indicato, inoltre, il nuovo apparato sanzionatorio modificato dalle disposizioni integrative al testo unico contenuto nel D. Lgs. 106/09.

L’analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi

Il rischio di un evento indesiderato può essere valutato ed espresso numericamente considerandolo come il prodotto di due grandezze: la probabilità che l’evento si verifichi (f) e l’entità delle conseguenze che ne derivano (M). Affinché il rischio diminuisca, è necessario agire su entrambi i fattori che lo determinano.
In particolare, gli interventi volti a diminuire la frequenza dell’evento (f) sono definiti interventi di prevenzione (ad esempio, le norme relative al corretto comportamento), mentre le misure tecniche e/o organizzative che limitano le conseguenze sono definite interventi di protezione (ad esempio, l’uso di strumenti di protezione individuale per i lavoratori).

A tutti questi interventi, poi, si aggiungono quelli relativi alla gestione del rischio residuo: se si considera, ad esempio, il rischio di incendio in un impianto, è necessario predisporre – insieme alle attività legate alla prevenzione e alla protezione – un piano operativo da attuare nel caso in cui, nonostante le precauzioni adottate, scoppi un incendio.
Questo tipo di intervento, che converge nelle attività definite analisi del rischio, è un obbligo di legge posto in capo al soggetto titolare del rapporto di lavoro e può essere attuato attraverso l’esame delle seguenti fasi:

  1. identificazione dell’evento indesiderato;
  2. valutazione delle probabilità che l’evento si verifichi;
  3. studio delle possibili conseguenze di questo evento;
  4. quantificazione del rischio;
  5. giudizio sulla accettabilità del rischio.

Per quanto concerne la normativa, le modifiche recentemente apportate al D. Lgs. 106/09 (art. 28, sez. II) prevedono che, nella redazione del documento di valutazione dei rischi (che spetta solitamente al datore di lavoro), siano utilizzati criteri di semplicità, brevità e comprensibilità tali da garantire la corretta pianificazione di tutti gli interventi di prevenzione e protezione aziendali.

I principali rischi di natura lavorativa presenti negli impianti di trattamento reflui sono:

Pericoli di natura meccanica:

Nelle attività di riutilizzo dei reflui, i rischi di natura meccanica non si discostano da quelli che si presentano nelle consuete attività lavorative del campo industriale: entrare in contatto con attrezzature di lavoro o trovarsi intrappolati tra la macchina e le parti ad essa collegate; essere colpiti da un qualunque organo in movimento di una macchina o rimanere impigliati in esso; essere colpiti dagli organi in movimento di una macchina o da eventuali materiali o fluidi proiettati dall’attrezzatura. La riduzione di questo tipo di rischi si attua attraverso idonee protezioni di tipo meccanico, elettrico o idraulico in linea con quanto proposto dalle normative vigenti. Il verificarsi, con elevata frequenza di accadimento, di incidenti che coinvolgono – con conseguenze gravi o addirittura fatali – gli addetti alla conduzione e alla manutenzione di macchine, non ha lasciato indifferente il legislatore: il D. Lgs. 81/08 e la nuova direttiva riguardante le macchine ha imposto al datore di lavoro – oltre che imporre il rispetto delle norme tecniche di fabbricazione - obblighi specifici in materia di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti all’uso delle attrezzature.

La direttiva macchine è lo strumento normativo che tutti gli Stati membri della Comunità Europea hanno adottato allo scopo di stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario. Tali requisiti sono di alto livello, essenziali e imprescindibili; devono, inoltre, essere soddisfatti nel rispetto dello stato dell’arte tecnologico che nel tempo si evolve e che, per questo motivo, non viene prestabilito nella direttiva. Infine, tutte le macchine conformi alle direttive di riferimento e alle norme di recepimento nazionale sono contraddistinte con il marchio CE; al momento dell’immissione sul mercato, ogni macchina (o componente di sicurezza) deve essere provvista di una dichiarazione, sottoscritta dal fabbricante, che ne attesti la rispondenza a tutti i requisiti essenziali di sicurezza.

Pericoli derivanti dalle vibrazioni meccaniche:

La 2002/44/CE è la direttiva europea di riferimento per quanto concerne i rischi legati alle vibrazioni meccaniche. Si stima, infatti, che una percentuale di lavoratori compresa tra il 2% e il 5% è regolarmente esposta a vibrazioni di intensità elevata, potenzialmente in grado di causare danni alla salute. Il D. Lgs. 81/08 (Capo I, Titolo VIII, art. 180) precisa che per agenti fisici si devono intendere il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche e le atmosfere iperbariche di origine artificiale, che possono comportare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’esposizione lavorativa alle vibrazioni può essere suddivisa in vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le prime si riscontrano in lavorazioni in cui vengono impugnati utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti; le seconde, invece, si riscontrano nelle lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati nell’industria o, più in generale, con macchinari industriali vibranti che trasmettono vibrazioni a tutto il corpo.

Vengono escluse, dal campo di applicazione specifico riguardante gli agenti fisici, le esposizioni a vibrazioni al corpo intero di entità tale da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma che, tuttavia, possono causare alla persona esposta disagi o chinetosi (mal da trasporti: nausea, vomito…):questi ultimi effetti, infatti, sono presi in esame nell’ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro.

Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni di origine meccanica, deve esaminare i seguenti elementi chiave: entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell’esposizione (in relazione ai livelli di azione e ai valori limite prescritti dalla Direttiva 2002/44/CE); eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti; eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori, risultanti da interazioni tra le vibrazioni e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; informazioni fornite dal costruttore dell’apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine; esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni di natura meccanica; condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio. Il rischio elettrico:

Le conseguenze del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano dipendono dall’intensità, dalla durata dello shock e dal suo percorso. A partire da 10-15 mA, la risposta del corpo umano al passaggio di corrente diviene significativa e può provocare fenomeni di tetanizzazione, la cui conseguenza può essere l’asfissia o una contrazione irregolare delle fibre cardiache che può condurre al decesso. Il passaggio di corrente all’interno dei tessuti provoca anche un aumento di temperatura che può portare all’ustione e/o carbonizzazione della pelle ma anche degli organi interni.

Gli interventi volti a proteggersi dal rischio elettrico riguardano l’adozione di dispositivi specifici (isolamenti, involucri, barriere) e l’installazione di interruttori differenziali coordinati con un impianto di messa a terra: si tratta, cioè, di collegare le parti metalliche degli impianti – ossia le masse – con il dispersore, un elemento metallico a contatto diretto con il terreno, il cui potenziale è zero; quando fluisce verso terra una corrente di valore pericoloso per le persone, l’interruttore differenziale apre istantaneamente il circuito.

Tutta le normative tese a eliminare il rischio elettrico prevedono, oltre alla marcatura CE, anche l’omologazione e la verifica periodica degli impianti, la dichiarazione di conformità lasciata dall’installatore e l’obbligo di fare effettuare le manutenzioni da imprese abilitate. L’installazione elettrica deve essere conforme ad un progetto elaborato da un professionista abilitato. Tale progetto deve contenere: gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla tipologia e sulla consistenza dell’installazione, individuandone i materiali, i componenti, le misure di sicurezza e protezione.

Il rischio di incendio:

In ambito sicurezza, si definiscono incendi tutti quei fenomeni di combustione intensa che presentano un focolaio fisso nello spazio. Se tale combustione è sorretta da gas o vapori, essa viene accompagnata da fiamme.
In tutte le attività volte al riutilizzo dei reflui non dovrebbero essere presenti sostanze infiammabili in quantità significative, ma possono essere presenti sostanze combustibili che possono incendiarsi.

Tra le numerose fonti di innesco, quelle di maggiore rilievo possono essere: superfici calde, fiamme, apparecchiature elettriche, elettricità statica, scintille di origine meccanica (urti o abrasione), fulmini e reazioni chimiche.
L’innesco può essere provocato anche da una fiamma, da una scintilla o da una sorgente calda che porti il combustibile al di sopra della sua temperatura di autoaccensione; anche i catalizzatori, che abbassano l’energia di attivazione delle reazioni chimiche, possono avere un ruolo chiave nello sviluppo di un incendio.

L’incendio si sviluppa solitamente in tre fasi: fase di induzione, nella quale la temperatura è solitamente bassa; fase di combustione attiva, nella quale la temperatura si alza rapidamente; fase di regressione, nella quale la temperatura tende a diminuire.
Oltre agli effetti fisici, devono essere tenuti in considerazione gli effetti chimici: vi sono materiali da costruzione e da arredamento, infatti, che sottoposti all’azione del calore sviluppano gas tossici.

Gli estintori di incendio – sebbene contengano un quantitativo limitato di prodotto estinguente e possano essere utili solo nelle fasi iniziali, quando cioè il focolaio non è molto esteso - sono considerati gli strumenti di protezione attiva più importante. La presenza di tali strumenti, tuttavia, non esime dall’installazione degli altri sistemi.
Al fine di una azione efficace, sono necessari interventi di prevenzione tesi a ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un incendio, interventi diretti a non consentirne una rapida estensione ed interventi di formazione del personale. Il D. Lgs. 81/08, in particolare, impone che in tutti i luoghi di lavoro siano adottate idonee misure di prevenzione allo scopo di tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Fonte: ECO- Bonifiche, rifiuti e demolizioni, numero settembre- ottobre 2010.

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Parole chiave: vibrazioni meccaniche, rischio incendio, D.Lgs. 81/08,

 

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