
Il fenomeno della sottrazione non autorizzata di informazioni digitali è in crescita e ha superato quello dei furti fisici. Nella giurisprudenza, tuttavia questa fattispecie non viene considerata “furto”. Non si verifica, infatti, la perdita di possesso del bene materiale, presupposto per la realizzazione di tale reato.
Secondo Symantec Intelligence Quarterly Report di aprile – giugno 2010, Il valore delle informazioni digitali rubate nel 2009 è stato di 1 trilione di dollari. Infine, il costo medio sostenuto da un’organizzazione compromessa è all’incirca di 5 milioni di euro, mentre 23 milioni di euro è il costo massimo ad oggi sostenuto da una azienda colpita da un attacco informatico.
Come possono le imprese tutelarsi? Come reprimere questo tipo di fenomeno? Il nostro ordinamento prevede la punizione per la diffusione di notizie segrete copiate in supporti informatici, acquisiti nell’azienda in virtù del rapporto di lavoro. Secondo l’articolo 623 c.p. tale reato è punibile con la reclusione fino a due anni.
Un altro tipo di provvedimento a cui potrebbe far appello un’azienda è quello sancito dall’art. 167 D.lgs 196/03, 1 comma, in materia di trattamento illecito di dati personali. Nel caso, infatti, tali dati siano acquisiti senza consenso non sono riutilizzabili.
Non esiste tuttavia un provvedimento specifico che punisce la sottrazione non autorizzata di dati aziendali. É indispensabile che le aziende riflettano su questa tipologia di rischio, introducendo degli strumenti di prevenzione a tutela di aggressioni commesse tramite mezzi informatici.
Fonte: Office Automation, maggio 2011;
Parole chiave: Symantec Intelligence Quarterly Report, informazioni digitali, files, D.lgs 196/03,