24 Ottobre 2008

Sicurezza, supervisione assegnata al preposto

Il decreto legislativo 81/08 definisce i compiti delle figure preposte alla sorveglianza presso le piccole e medie imprese
 

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La normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede la presenza, presso ogni azienda, di un addetto che vigili sull’osservanza degli obblighi e delle disposizioni in materia: il Dlgs n. 81/2008 ha finalmente regolato e definito il ruolo e i compiti di questa figura (già prevista nei decreti degli anni Cinquanta), ha tracciato i contenuti minimi per la sua formazione e ha indicato le infrazioni e le relative sanzioni a cui può andare incontro nei casi in cui non svolga la propria attività in modo corretto.

La maggiore novità introdotta dal nuovo testo è la descrizione organica del ruolo del preposto alla sicurezza, di cui sono evidenziati i compiti di sovrintendenza all’attività lavorativa: ciò significa che la figura deve controllare la corretta condotta dei lavoratori e inserirsi nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando in modo esecutivo ma restando sottoposto al controllo del proprio datore. Per ciò che concerne la collocazione nella specifica struttura per la sicurezza, il Dlgs n. 81/2008 conferma la posizione organizzativa tradizionale per cui la figura del preposto alla sicurezza deve collocarsi al di sotto del datore e dell’eventuale dirigente ed essere in prima linea rispetto al contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute dei lavoratori.

Il Dlsg n. 81/2008 fornisce anche alcune indicazioni sull’individuazione del titolare del ruolo, che deve essere incaricato della sicurezza aziendale dal datore. Un qualsiasi soggetto, pur privo di una formale investitura, può esercitare in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto e può venire indicato come preposto ‘di fatto’. Per quanto riguarda le posizioni aziendali che possono ricoprire il ruolo in esame, queste devono essere individuate in base alle specifiche realtà organizzative e possono comprendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capo-officina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, il collega più esperto o più anziano.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2008

Parole chiave: preposto alla sicurezza, Dlgs n. 81/2008,

 

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