15 Aprile 2008

Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro: alle Pmi un fondo per la formazione

Conoscere i rischi della propria attività lavorativa per evitare gli incidenti: il commento di Daniele D'Amico e Alessandro Soma, ex studenti Cineas
 

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Puntare sulla conoscenza dei rischi, sulla prevenzione  e sugli interventi di formazione mirata ad informare i lavoratori in merito ai rischi legati all'attività svolta all’interno del ciclo produttivo. Sono questi gli strumenti previsti dal Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro, come approccio alternativo al sistema di revisione delle sanzioni indirizzato ad imprenditori ed aziende.

L’articolo 52 dello schema del decreto approvato dal Governo prevede lo stanziamento di un fondo per la formazione dei lavoratori delle piccole e medie imprese, le cui risorse (sottoforma di contributi e agevolazioni) verranno destinate alle aziende che dimostreranno di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa.

Il fondo di sostegno alle pmi viene costituito presso l' Inail con questi obiettivi:

a) sostenere e finanziare le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza anche con riferimento alla formazione;

b) finanziare la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice Civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostenere le attività degli organismi paritetici (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantiti aggiornamenti formativi periodici in base all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari , costituzionali e civilistici;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti  coinvolti e relativi obblighi;

d) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività  di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso in cui la formazione si rivolga a lavoratori immigrati, ci si deve accertare in via preliminare del livello di conoscenza e della capacità di comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e controllato dagli organi di vigilanza per verificare il rispetto obblighi previsti dal decreto.

Fonte: Intervento Daniele D'Amico e Alessandro Soma, ex studenti Cineas; fonte immagine: www.flickr.com/photos/pitone/1524057803/

Parole chiave: Daniele D'Amico, Alessandro Soma, Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro,

 

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