Nuovo codice della crisi di impresa: quali novità per la gestione del rischio in azienda?
L’editoriale del prof. Alberto Monti, docente Cineas, che illustra la recente normativa spiegandone i risvolti per gli aspetti legati al risk management
Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha varato il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza introducendo importanti novità normative per le imprese italiane che impattano sul fronte delle loro competenze e funzioni in materia di risk management.
In questa prospettiva, una delle innovazioni di maggior rilievo è senz’altro costituita dall’introduzione di procedure d’allerta il cui obiettivo è quello di portare in emersione anticipatamente la crisi, sul presupposto che l’intervento nella sua fase iniziale possa consentire il salvataggio dell’impresa prima del raggiungimento di una condizione irreversibile di insolvenza. Si tratta, in altri termini, di una forma di early warning, strumento per la prima volta normativamente applicato a questo specifico rischio.
Elemento chiave per il funzionamento di questo meccanismo è costituito dai c.d. “indicatori di crisi”, definiti come gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici – periodicamente elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono considerati indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Gli strumenti di allerta sono rappresentati dagli obblighi di segnalazione della possibile esistenza di una crisi a carico di determinati soggetti interni od esterni all’organizzazione aziendale, con l’obiettivo di rendere l’imprenditore consapevole dell’esistenza della crisi e di indurlo ad adottare sollecitamente misure idonee al suo superamento.
In ambito societario, le nuove regole introducono poi severe responsabilità in capo agli amministratori, i quali sono tenuti a rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. In questi casi, per effetto delle disposizioni in esame, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è invece liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Dal canto loro, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Come appare chiaro da questa breve disamina, l’impianto normativo di recente introduzione comporta l’urgente necessità per le imprese italiane di rivedere con attenzione l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, delle procedure di monitoraggio e controllo interno, nonché delle proprie competenze in materia di gestione del rischio.