Statuto del Consorzio Universitario per l’Ingegneria Nelle Assicurazioni (CINEAS).

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DENOMINAZIONE

Ai sensi e per i fini degli Artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, è costituito il CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L’INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (nel seguito denominato CINEAS) presso il Politecnico di Milano.

Art. 2 – ENTI CONSORZIATI

2.1 – Del Consorzio fondato da:
– il Politecnico di Milano;
– l’Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi (AIPAI) oggi Associazione Italiana Periti Liquidatori Assicurativi Incendio e Rischi diversi;
– l’Istituto Nazionale per la Formazione Professionale Assicurativa (IFA), poi IRSA, oggi ANIA A.R.I. SRL;
– la Stazione Sperimentale per i Combustibili (SSC), oggi INNOVHUB;
– l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA);
– l’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali (ANRA);
fanno parte quali soci ogni associazione, persona giuridica, università, istituto superiore o di alta cultura, ente pubblico e privato, organizzazione o istituzione – ancorché ritenuta, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione (art. 8.5, lettera c), significativa degli eventuali interessi professionali rappresentati – avente interesse alle attività inerenti allo scopo consortile e che accetti gli impegni posti in essere dal presente statuto.
2.2 – Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle relative richieste di adesione con le modalità di cui al successivo art. 8.
2.3 – L’assemblea dei consorziati delibera sui casi di esclusione con le modalità di cui al successivo art. 7.
2.4 – Ogni consorziato ha diritto a un rappresentante in seno all’assemblea del consorzio e ad un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con il dispositivo del comma 1 del successivo art. 8.
2.5 – Il consorziato può in ogni caso mutare i propri rappresentanti previa comunicazione scritta a CINEAS.
2.6 – I soci, escluse le Università, si impegnano a versare, per tutta la durata del Consorzio, la quota sociale annua con facoltà di recedere allo scadere di ogni esercizio finanziario, con preavviso di almeno un semestre.
2.7 – I consorziati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte del consorzio, non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio consortile, così come stabilito dall’art. 24 del Codice Civile.
2.8 – La quota sociale annua, escluse le Università, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – SCOPO

Scopo del Consorzio è la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca nel campo assicurativo e dell’analisi e gestione dei rischi in generale, anche finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico; scopo del Consorzio è anche la diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche mediante attività di formazione dei quadri e/o professionale (Art. 1, comma C, Legge 1 dicembre 1983, n. 651).
Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Art. 4 – DURATA – ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE

Il Consorzio ha durata sino al 31 ottobre 2100 (duemilacento), salvo scioglimento deliberato dall’assemblea o per le altre cause con le modalità previste dall’art. 27 del Codice Civile. Nei casi di scioglimento o di estinzione si procede alla liquidazione del patrimonio con la nomina di uno o più commissari liquidatori con le modalità previste dall’art. 30 del Codice Civile e dagli Artt. 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, verrà devoluto al Politecnico di Milano, che dovrà destinarlo al preciso scopo di studio e ricerca in un campo il più possibile similare allo scopo del consorzio.

Art. 5 – SEDE

Il consorzio ha sede in Milano.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:
a) Assemblea dei consorziati;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) Comitato Esecutivo;
e) Collegio dei Revisori Contabili;
f) Vice Presidenti.

Art. 7 – ASSEMBLEA

7.1 – Fanno parte dell’Assemblea i membri del Consorzio che siano in regola col versamento del contributo di cui all’art. 2, ove detto contributo sia già scaduto.
Essi possono farsi rappresentare da altro membro dell’Assemblea mediante delega scritta; un membro non può ricevere più di due deleghe.
7.2 – L’assemblea si raduna in seduta ordinaria due volte all’anno, rispettivamente per l’approvazione del piano di previsione e del programma di attività ovvero per l’approvazione della relazione sull’attività svolta e del relativo consuntivo, proposti dal Consiglio di Amministrazione. L’assemblea è altresì convocata in via straordinaria ogni volta che lo richiede il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei membri dell’assemblea medesima. Essa viene convocata con lettera, anche via posta elettronica con obbligo di conferma di lettura, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente l’ordine del giorno ed inviata almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
7.3 – L’assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, quando sia accertata la presenza – di persona o per delega – di almeno la metà più uno degli Enti consorziati (associati), in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti in audio o audiovideo collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
7.4 – Le modifiche statutarie devono essere deliberate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e per le deliberazioni di scioglimento del Consorzio e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 del Codice Civile). Sulle proposte di modifica dello statuto e di scioglimento del Consorzio il voto può essere espresso anche per lettera, e per posta elettronica con obbligo di conferma di lettura, fermo restando il disposto di cui al capoverso precedente.
7.5 – E’ compito dell’assemblea determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio, eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nominare l’eventuale Presidente d’onore del Consiglio di Amministrazione, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, deliberare eventuali modifiche dello statuto e decidere lo scioglimento del Consorzio.
7.6 – L’assemblea delibera sui casi di esclusione di un consorziato per gravi motivi con le maggioranze dei presenti e dei votanti previste in caso di scioglimento.
7.7 – L’assemblea, validamente costituita, rappresenta l’universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 – Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea, composto da un minimo di tre consiglieri.
8.2 – Il presidente, i vice presidenti, il vicepresidente vicario e i consiglieri durano in carica per un triennio, con facoltà di rinnovo.
8.3 – Decadono e vengono eventualmente sostituiti ai sensi del terzo comma dell’art. 2, i membri del Consiglio dei quali sia cessata l’appartenenza all’ente consorziato. La data di decadenza coincide con quella di cessazione dell’appartenenza all’ente consorziato.
8.4 – Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza (fisica o in audioteleconferenza o in audio e/o videoteleconferenza) di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.
8.5 – Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) nomina il presidente del consiglio di amministrazione, i vicepresidenti e il vicepresidente vicario.
b) propone i bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio all’approvazione dell’Assemblea;
c) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, che devono essere approvate alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto;
d) ha l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio salvo quanto riservato dal presente statuto all’Assemblea;
8.6 – Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche via posta elettronica con obbligo di conferma di lettura e le adunanze possono tenersi anche in videoconferenza.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il presidente, i vice presidenti e il vicepresidente vicario possono essere scelti anche fra persone estranee agli enti consorziati.
Il presidente del consiglio di amministrazione assolve alle seguenti funzioni:
a) il presidente e il vice presidente vicario, anche disgiuntamente fra loro, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale del consorzio, anche in giudizio.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal vice presidente vicario;
b) convoca l’assemblea, secondo le modalità indicate all’art. 7 e ne presiede i lavori;
c) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
d) sottopone all’assemblea per approvazione i bilanci preventivo e consuntivo così come proposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) vigila sui servizi amministrativi e contabili;
f) assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio non deleghi ad altro Consigliere la rappresentanza per singoli atti;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge, e che comunque interessano il Consorzio.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione elegge i membri del Comitato Esecutivo (al massimo dieci).
Il Presidente del Consorzio ne fa parte di diritto, lo convoca e lo presiede.
Il Comitato Esecutivo assicura la corretta applicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in tutti i settori di attività del Consorzio (formazione, ricerca, ecc.).

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea secondo criteri di professionalità, dei quali un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili.
La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
La durata in carica del Collegio dei Revisori Contabili è di tre anni.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
I Revisori Contabili controllano l’Amministrazione del Consorzio ed accertano la regolare tenuta della contabilità, ne riferiscono all’assemblea in sede di esame del bilancio consuntivo.
Devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio finanzia le proprie attività con i contributi obbligatori dei soci e con le eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno corrisposti da qualsivoglia parte a titolo gratuito.

Art. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
L’assemblea approva entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo e ne dà comunicazione ai consorziati.
Nel bilancio deve essere iscritto ogni anno un fondo di riserva a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.
La congruità del fondo di riserva verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo corretti principi contabili universalmente accettati.
Entro il mese di aprile di ciascun anno l’assemblea approva il conto consuntivo dell’esercizio precedente e ne dà le comunicazioni di cui al 2° comma.
L’avanzo o utile netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è destinato esclusivamente ad essere reimpiegato nelle attività del consorzio secondo le determinazioni dell’assemblea, previa comunque copertura di eventuali disavanzi pregressi. Non è ammessa alcuna distribuzione ai consorziati, in nessuna forma, di avanzi o utili netti residui di gestione.

Art. 14 – CODICE DEONTOLOGICO

Il Consorzio dispone di un codice deontologico.

Aggiornato 1° luglio 2015